Consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, organizzate dalla varie federazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato 1 della presente Ordinanza. 2.