Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
1. Nel territorio regionale e' fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.
2. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo
eventuale impiego.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza.
4. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. E’ soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali.
6. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.