CORONAVIRUS - Ordinanza del Presidente della Lombardia del 29 Giugno 2020

Valida dal 1° Luglio al 14 Luglio 2020

Data:

30 giugno 2020

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Descrizione

Le misure più importanti

 

  1. Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

  1. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

 

  1. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.

 

  1. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, è obbligatoria rilevazione della temperatura corporea. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

 

  1. Eventi e competizioni sportive sono consentiti a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali. E’ consentita la ripresa degli sport di contatto a decorrere dal 10 luglio 22, previo il verificarsi delle condizioni previste dal lettera g) dell’art. 1 de D.P.C.M. dell’11 giugno 2020.’art. 1 de D.P.C.M. dell’11 giugno 2020.

 

Allegati

Pagina aggiornata il 22/11/2024